Art. 1.

      1. Ai marescialli dell'Arma dei carabinieri già graduati ed iscritti nel ruolo d'onore, che sono stati riconosciuti da una commissione medica militare come permanentemente inabili al servizio militare ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n. 17, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno speciale una tantum.